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Legittimità del licenziamento del dirigente

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La Cassazione – con ordinanza del 2 ottobre 2025, n. 26609  – ha chiarito la differenza concettuale tra la giusta causa e la giustificatezza del recesso datoriale nell’ambito del rapporto di lavoro con il dirigente.

Com’è noto, la portata limitativa del potere di licenziamento ex lege n. 604/1966 e n. 300/1970 non si applica ai dirigenti e, ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’indennità supplementare prevista per essi, occorre fare riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza (che si discosta da quella di giustificato motivo, trovando le sue basi nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro, in ragione delle mansioni a lui affidate).

La Suprema Corte, nell’analizzare il caso in specie, ha affermato che, nonostante l’assenza di una giusta causa del recesso, sussisteva invece la giustificatezza dello stesso, essendo stato messo in crisi il rapporto fiduciario tra le parti, e ciò giustifica il recesso del datore di lavoro.

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