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Le nuove regole sui benefici fiscali per i trattamenti pensionistici

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L’INPS – con Circolare 30 aprile 2026, n. 51 – ha fornito nuove indicazioni in ordine alla previsione ex art. 1, comma 211, Legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di benefici fiscali per i trattamenti pensionistici spettanti a favore delle vittime del dovere, dei soggetti equiparati alle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.   

Al riguardo, viene ribadita l’esenzione dall’IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali a tutti i trattamenti pensionistici di cui i beneficiari sono titolari.

Per l’anno corrente, l’esenzione fiscale viene applicata dall’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, dal primo rateo di pensione utile in pagamento, fermo restando il successivo rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione da gennaio 2026.

Per quel che riguarda gli anni di imposta antecedenti al 2026, i soggetti interessati devono presentare istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate con le consuete modalità.

Le istruzioni operative per la presentazione delle domande saranno comunicate dall’INPS con un successivo Messaggio.

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