Le modalità estensive dell’ISEE corrente

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L’INPS – con Messaggio del 21 settembre 2021, n. 3155 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità estensive dell’ISEE corrente.

Com’è noto, dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare ai fini dell’ISEE corrente unicamente i redditi e non anche i patrimoni.

Dal 1° aprile di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare:

  • solo i patrimoni;
  • solo i redditi;
  • contestualmente i patrimoni e i redditi.

Nel caso di aggiornamento della sola componente patrimoniale, come anticipato, l’ISEE corrente ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU.

Anche nel caso di aggiornamento di entrambe le componenti, reddituale e patrimoniale, l’art. 2, comma 3 , D.Lgs. n. 147/2017 prevede che l’ISEE corrente abbia validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo, salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

In caso di variazione della sola componente reddituale, invece, resta ferma l’attuale data di scadenza dell’ISEE corrente stabilita, dal vigente art. 10, comma 5 , D.Lgs. n. 147/2017, in sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU, salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

L’INPS – con il Messaggio in specie – ha reso noto che qualora siano rilevate omissioni o difformità nei dati autodichiarati ai fini dell’ISEE corrente, il richiedente la prestazione può agire analogamente a quanto avviene già oggi per il caso in cui siano rilevate omissioni o difformità della DSU ordinaria.

Nel caso in cui risulti accertata l’indebita fruizione di prestazioni agevolate derivante dalla presentazione di una dichiarazione mendace, il dichiarante non potrà più ottenere il rilascio dell’ISEE corrente per un periodo di due anni, così come previsto dall’art. 75, comma 1-bis, D.P.R. n. 445/2000, applicandosi le sanzioni penali e di decadenza dai benefici, ex artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

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