L’INPS – con Circolare 19 settembre 2022, n. 102 – ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.
Al riguardo, si ricorda che la Legge n. 234/2021 ha introdotto, in via sperimentale, per il solo anno 2022, un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
Tale esonero si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati che instaurandi, a condizione che il rientro nel posto di lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022.
Pertanto, l’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente:
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