Lavoratori impatriati: proroga del regime speciale

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L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021, ha indicato le modalità con cui i lavoratori impatriati, dipendenti e autonomi, potranno optare per la proroga, per ulteriori 5 periodi di imposta, del regime fiscale agevolato previsto all’articolo 5, comma 2-bis, D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), come modificato dall’articolo 1, comma 50, L. 178/2020.

Per la proroga è necessario un versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al:

  • 10% dei redditi di lavoro prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale (acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni;
  • 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto, al momento dell’opzione, ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’abitazione residenziale (acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) nel nostro Paese, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, o ne diventa proprietario entro 18 mesi dall’effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.

L’importo dovrà essere versato tramite modello F24, indicando il codice tributo che sarà comunicato con successiva risoluzione.

Il pagamento deve essere eseguito entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. I contribuenti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del provvedimento in esame per passare in cassa.

Per beneficiare della proroga, i lavoratori dipendenti devono fare apposita richiesta scritta al datore di lavoro entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione.

I lavoratori autonomi comunicano l’opzione di adesione al regime nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale hanno effettuato il relativo versamento.

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