L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021, ha indicato le modalità con cui i lavoratori impatriati, dipendenti e autonomi, potranno optare per la proroga, per ulteriori 5 periodi di imposta, del regime fiscale agevolato previsto all’articolo 5, comma 2-bis, D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), come modificato dall’articolo 1, comma 50, L. 178/2020.
Per la proroga è necessario un versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al:
L’importo dovrà essere versato tramite modello F24, indicando il codice tributo che sarà comunicato con successiva risoluzione.
Il pagamento deve essere eseguito entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. I contribuenti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del provvedimento in esame per passare in cassa.
Per beneficiare della proroga, i lavoratori dipendenti devono fare apposita richiesta scritta al datore di lavoro entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione.
I lavoratori autonomi comunicano l’opzione di adesione al regime nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale hanno effettuato il relativo versamento.
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