Lavoratori collocati in aspettativa: accreditamento della contribuzione figurativa
L’INPS – con Messaggio 21 novembre 2025, n. 3505 – ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione da utilizzare per il riconoscimento dell’accredito della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori collocati in aspettativa, ex art. 31, Legge n. 300/1970 ed art. 3, D.Lgs. n. 564/1996. L’accredito figurativo non può essere riconosciuto a colui che, non essendo lavoratore al momento dell’attribuzione della funzione pubblica elettiva o della carica sindacale, è stato assunto successivamente, nel corso del mandato per il quale è fatta richiesta del medesimo accredito.
In merito a quanto sopra rappresentato, l’INPS ha chiarito che nel caso in cui il provvedimento di collocamento in aspettativa risulti già agli atti perché allegato alla prima istanza di accredito della contribuzione figurativa, il lavoratore, per dimostrare il perdurare dell’aspettativa nei casi in cui la medesima sia stata concessa o prorogata a tempo indeterminato, deve produrre una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il permanere della situazione definita nel provvedimento originario o nel provvedimento di proroga del termine.
Nel caso eccezionale in cui il provvedimento di collocamento in aspettativa originario, e in corso di efficacia, non risulti per qualsiasi ragione già agli atti della Struttura territoriale e sia irreperibile da parte del datore di lavoro e/o del lavoratore, il datore di lavoro stesso può produrre, unitamente a una propria dichiarazione attestante l’irreperibilità del documento originario e le relative motivazioni, atti idonei a provare l’avvenuto collocamento in aspettativa (a titolo esemplificativo, prospetti paga utilizzati per attestare la retribuzione figurativa da prendere a riferimento, estratti del Libro matricola o del Libro unico del lavoro dai quali risulti il collocamento in aspettativa per motivi sindacali).
La sola presentazione di questi ultimi non è sufficiente ai fini dell’accredito figurativo.