Lavoratore turnista e diritto alla fruizione del servizio mensa organizzato dall’azienda
La Cassazione – con ordinanza del 24 giugno 2025, n. 16938 – è intervenuta sulla richiesta del dipendente turnista della struttura ospedaliera di fruire del servizio mensa messo a disposizione dei lavoratori, posto che egli ne era stato escluso a causa della “particolare articolazione dell’orario di lavoro” (l’azienda, infatti, riteneva che egli avrebbe potuto consumare il pasto appena prima o subito dopo il turno di lavoro, considerando che egli non prestava attività nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto).
Al riguardo, la Suprema Corte – accertato che non vi è traccia nel CCNL Sanità applicato al caso di specie – ha evidenziato che ai fini del riconoscimento del diritto, occorre collegare le particolari condizioni di lavoro dettate dal CCNL al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere dalle fasce orarie ove essa avvenga o dal fatto che il lavoratore possa consumare il pasto prima o dopo il turno.