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Istruzioni operative sull’accesso agli ammortizzatori sociali durante le ondate di calore

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L’INPS – con Messaggio 3 luglio 2025, n. 2130 – ha fornito alcune indicazioni riguardanti le richieste di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di caldo eccessivo.

Queste direttive si rivolgono sia ai datori di lavoro che intendono richiedere il Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (CIGO), sia a coloro che possono accedere all’Assegno di Integrazione Salariale dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o dai Fondi di Solidarietà Bilaterali.

In caso di sospensione lavorativa disposta da un’ordinanza della pubblica autorità, è possibile effettuare la richiesta utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.

La prestazione di integrazione salariale è generalmente riconosciuta per temperature superiori a 35 °C, tenendo conto anche della temperatura “percepita”.

Per quanto riguarda la CIGO e l’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:

  • non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste, per la CIGO, dall’art. 5, D.Lgs. n. 148/2015 e, per l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rispettivamente, dall’art. 29, comma 8, D.Lgs. n. 148/2015 e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, in applicazione di quanto disposto dall’art. 33, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015;
  • il termine di presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
  • l’informativa sindacale di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 148/2015 non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
  • per le aziende di cui all’art. 10 , lettere m), n) e o), D.Lgs. n. 148/2015 (imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei) la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

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