Ipotesi di mobbing e responsabilità datoriale ex art. 2087
La Corte di cassazione – con ordinanza del 1° dicembre 2025, n. 31367 – ha accolto il ricorso di una lavoratrice contro la decisione della Corte d’appello che aveva escluso la sussistenza di una condotta di mobbing datoriale, ritenendo assente un intento persecutorio idoneo a unificare i diversi episodi denunciati.
La Suprema Corte ha precisato che la mancanza di tale intento non esclude, di per sé, la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c., norma che impone all’imprenditore di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del dipendente.
Secondo la Cassazione, anche in assenza dei presupposti per qualificare la condotta come mobbing, può comunque configurarsi una violazione dell’art. 2087 c.c. quando il datore di lavoro tollera un ambiente di lavoro stressogeno oppure pone in essere comportamenti – anche non formalmente illegittimi – idonei a generare disagi o stress e che, isolatamente o in combinazione con altri inadempimenti, aggravano il pregiudizio alla salute e alla personalità del lavoratore. Il giudice di merito dovrà quindi riesaminare complessivamente le condotte datoriali, verificandone l’idoneità lesiva e il nesso causale con il danno lamentato.