La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 21 giugno 2019, n. 16746, ha condannato per condotta antisindacale il datore di lavoro che introduce un divieto assoluto di effettuare comunicazioni di natura sindacale utilizzando la mail aziendale, dovendosi ritenere che i lavoratori abbiano diritto a svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale.
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