Inidoneità alla mansione, demansionamento del lavoratore ed indennità risarcitoria
La Cassazione – con ordinanza del 4 maggio 2026, n. 12547 – è intervenuta in merito ad un contenzioso inerente ad un lavoratore adibito a mansioni inferiori per via del suo stato di salute incompatibile con le mansioni svolte fino a quel momento: al riguardo, il lavoratore aveva ritenuto di essere vittima di vessazioni e atti discriminatori integranti il mobbing che gli avevano procurato dei danni alla salute.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore a nuove mansioni equivalenti rispetto a quelle precedenti e solo ove ciò non sia possibile allora sarà legittima l’adibizione a mansioni inferiori.
Nel caso in specie, il lavoratore, impiegato come pizzaiolo, era stato dichiarato inidoneo all’attività per via dell’accesso occasionale alle celle frigorifere, ma la società avrebbe potuto conservare le precedenti mansioni inibendo l’accesso alle suddette celle frigorifere, senza demansionarlo.
La Corte ha anche confermato il mobbing, considerata l’ingiustificata ed eccessiva attività di controllo nei confronti del lavoratore, la disparità di trattamento rispetto ai colleghi ed i continui e ingiustificati richiami, oltre alla negazione ingiustificata di permessi e al parlare di demansionamento, condotte tutte connotate da dolo e quindi rientranti nel concetto di mobbing.