La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 13 febbraio 2019, n. 4225, ha stabilito che la condotta del lavoratore può comportare esonero totale dell’imprenditore da ogni responsabilità, quando presenti i caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell’evento. L’esonero totale di responsabilità del datore scatta quando la condotta dell’infortunato è esorbitante e inopinata al punto da porsi come causa esclusiva del sinistro.
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