La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 luglio 2018, n. 19735, ha chiarito che, quali che siano i rimedi esperibili dal lavoratore contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, è evidente che il datore solvens non può ripetere dal lavoratore accipiens più di quanto quest’ultimo abbia effettivamente percepito, e cioè quanto versato, sia pure in esecuzione di sentenza provvisoriamente esecutiva, suscettibile di riforma o cassazione nell’ambito degli ordinari mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento, a un terzo (ente fiscale): il lavoratore deve restituire al netto delle ritenute fiscali la somma incassata in base alla sentenza provvisoriamente esecutiva riformata per l’entrata in vigore dell’articolo 32, comma 5, L. 183/2010, che ha determinato la riduzione del risarcimento nella misura di sole 4 mensilità.
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