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Incentivi occupazionali nei settori strategici: in GU il decreto attuativo

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Nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2025, n. 111 è stato pubblicato il decreto 3 aprile 2025, recante “Criteri e modalità attuative dell’esonero introdotte dell’art. 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Settori strategici)”.

I contraenti sono i seguenti:

  • Datori di lavoro – imprese avviate, dal 1° luglio 2024 e al 31 dicembre 2025, da persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età.

L’attività imprenditoriale (avviata sul territorio nazionale) deve avere le caratteristiche definite con il decreto emanato dal MLPS (di concerto con il MEF, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed il Ministro delle imprese e del made in Italy) ed operare nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Tali datori di lavoro dovranno, altresì, rispettare le disposizioni inerenti:

– il DURC

– le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

– le disposizioni contenute nei CCNL

– art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

  • Giovani che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 36 mesi (e comunque, non oltre il 31 dicembre 2028), nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad € 800 su base mensile.

Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 , D.Lgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro).

Le “nuove” imprese avviate possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività pari ad € 500 mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Tale contributo è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.

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