INAIL: modifica della maggiorazione dell’interesse di rateazione per il pagamento dei premi e accessori
L’INAIL – con Circolare del 16 aprile 2026, n. 13 – ha fornito le istruzioni operative a seguito della modifica della maggiorazione dell’interesse da applicare alle rateazioni concesse, ex art. 2, comma 11 bis, decreto-legge n. 338/1989 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989).
Com’è noto, a decorrere dal 1° luglio 1996, la maggiorazione è stata determinata in sei punti ai sensi dall’art. 13, comma 1, decreto-legge n. 402/1981 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 537/81).
L’art. 14, comma 1 , decreto-legge n. 38/2026 ha stabilito che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente, è determinata in due punti la maggiorazione di cui all’art. 13 […]”.
Pertanto, per le istanze di rateazione presentate fino al 27 marzo 2026, l’interesse di dilazione è pari al tasso di rifinanziamento dell’Eurosistema (ORP), maggiorato di 6 punti, mentre per le istanze di rateazione presentate a partire dal 28 marzo 2026, l’interesse di dilazione è pari al tasso di rifinanziamento dell’Eurosistema (ORP), maggiorato di 2 punti.