In GU l’adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali
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Nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2023, n. 252 è stato pubblicato il decreto MLPS 29 settembre 2023, recante “Adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”.
Tra le novità più rilevanti, si segnala che la durata massima dell’assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali ordinarie, ex art. 11, D.Lgs. n. 148/2015 e per le causali straordinarie, ex art. 21, D.Lgs. n. 148/2015 è pari:
- per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione salariale per le causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti nel semestre precedente: ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti nel semestre precedente:
- 26 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie;
- 24 mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
- 12 mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;
- 36 mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.
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