La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 4 novembre 2021, n. 31778, ha ritenuto che, in tema di impianti audiovisivi, di divieto di riprendere la prestazione del lavoratore e di necessità di accordo con le organizzazioni sindacali, i “controlli difensivi” destinati a restare al di fuori delle regole vincolistiche sono quelli estranei alle esigenze organizzative e produttive, strettamente intese, tra cui rientrano certamente i controlli necessari ad assicurare tutela all’immagine del datore di lavoro o del suo patrimonio e che, del tutto occasionalmente e imprevedibilmente, secondo un giudizio di ragionevolezza ex ante, intercettino comportamenti del lavoratore, rilevanti essenzialmente in quanto illeciti, quasi sempre contrattualmente rilevanti o comunque anche di portata extracontrattuale.
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