Illegittimità del licenziamento per giusta causa di una lavoratrice
La Cassazione – con ordinanza del 16 settembre 2025, n. 25347 – è intervenuta sul licenziamento per giusta causa della lavoratrice (alla quale veniva contestato di aver ricevuto importi in via provvisoria, poi rivelatisi non dovuti, e di essersi sottratta all’obbligo restitutorio, rendendo di fatto impossibile il recupero del credito), confermando la sproporzionalità della sanzione espulsiva, perché la condotta colposa della dipendente non era idonea a ledere il rapporto fiduciario col datore di lavoro.
Al contempo, la Suprema Corte ha precisato che i Giudici di merito hanno sbagliato nel non verificare se la condotta effettivamente accertata potesse essere sussunta tra quelle previste dal contratto collettivo giornalistico e dal codice disciplinare aziendale come punibili con sanzione conservativa: tale verifica, infatti, era necessaria perché l’art. 18, legge n. 300/1970 richiede che, laddove il CCNL preveda una sanzione conservativa per la condotta contestata, debba applicarsi la tutela reintegratoria attenuata e non la sola tutela indennitaria.