Gmo: no alla reintegra per violazione del repêchage

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 11 dicembre 2018, n. 32002, ha stabilito che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il nuovo regime sanzionatorio previsto dall’articolo 18, L. 300/1970, come modificato dalla L. 92/2012, prevede di regola la corresponsione di un’indennità risarcitoria, compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità, riservando il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino a un massimo di 12 mensilità, alle ipotesi residuali, che fungono da eccezione, nelle quali l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è connotata di una particolare evidenza, sicché la violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee dà luogo alla tutela indennitaria, dovendosi escludere che ricorra, in tal caso, la manifesta insussistenza delle ragioni economiche poste a fondamento del recesso.

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