Fusioni o incorporazioni societarie: validità del patto di non concorrenza
La Cassazione – con ordinanza del 8 gennaio 2026, n. 421 – ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore contro la decisione della Corte d’Appello che lo aveva condannato per aver violato il patto di non concorrenza con la società (il ricorrente sosteneva che i Giudici di merito non avrebbero tenuto conto delle modifiche apportate all’assetto societario).
Com’è noto, l’art. 2125 c.c. recita “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura indicata dal comma precedente”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che il patto di non concorrenza era delimitato ad uno specifico settore e prescindeva, quindi, dalle successive evoluzioni societarie intervenute per incorporazione e fusione.