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Fringe benefit al raddoppio

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Con la circ. n. 23/2023 , l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 40 , dl n. 48/2023 (decreto Lavoro).

Come noto, tale disposizione ha innalzato, per il 2023, a 3.000 euro annui la soglia di esenzione per i fringe benefit, incluse le somme anticipate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, erogati dal datore di lavoro ai dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

Non si tratta di un regime inedito, in quanto già previsto per il 2022, con un perimetro soggettivo più ampio, dall’art. 12 , dl n. 115/2022 (cd. decreto Aiuti bis), così come modificato dall’art. 3, comma 10 , dl n. 176/2022 (cd. decreto Aiuti quater). Difatti, a differenza del precedente periodo d’imposta, la nuova esenzione non trova applicazione per i dipendenti senza figli a carico; in questa ipotesi, torna applicabile l’esenzione per i soli beni e servizi, non anche per le somme, assegnati dal datore di lavoro nel limite annuo di 258,23 euro.

Le incertezze applicative generate dai profili di novità caratterizzanti l’art. 40 del decreto Lavoro sono state dissipate con la circ. n. 23/2023 . In merito all’ambito oggettivo, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che la disposizione in commento qualifica come esenti fino a 3.000 euro beni, servizi e somme per il pagamento o il rimborso delle bollette di acqua, luce e gas, erogati ai dipendenti con figli a carico, nonché ai loro familiari, anche non a carico.

È opportuno il richiamo dell’Amministrazione al regime ordinario previsto dall’art. 51, comma 3 , ultimo periodo, Tuir; ciò può ammettere l’estensione del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale (art. 6, dlgs n. 314/1997) anche all’esenzione introdotta dal decreto Lavoro, la quale opererebbe anche ai fini contributivi. Ciò sembra trovare conferma in un successivo passaggio della stessa circolare, la quale ha affermato che, in caso di superamento del limite di 3.000 euro, l’intero valore deve essere sottoposto a tassazione e contribuzione.

Sempre sotto il profilo oggettivo, la circolare in commento ha specificato, richiamando la relazione illustrativa al dl n. 48/2023 , che l’esenzione fino a 3.000 euro deve ritenersi applicabile anche laddove i beni, i servizi e gli anticipi o i rimborsi delle utenze domestiche siano fruiti dai dipendenti in sostituzione dei premi di risultato, di cui all’art. 1, commi 182-189 , l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Inoltre, in linea con i chiarimenti forniti nella menzionata circ. n. 35/2022 , le somme erogate dal datore di lavoro nell’anno 2023 o entro il 12 gennaio 2024 – in applicazione del principio di cassa allargato – possono riferirsi anche a bollette e fatture che saranno emesse nell’anno 2024, purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2023.

Resta fermo che le somme pagate per le utenze dal dipendente nel 2023, che si riferiscono a consumi di competenza del 2022 e già oggetto di rimborso in relazione alle disposizioni normative dello scorso anno, non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione. È certamente in relazione all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 40 che l’Amministrazione finanziaria è intervenuta per dirimere i dubbi in merito agli effettivi beneficiari dell’esenzione. Una volta inclusi nella stessa i percettori di reddito di lavoro dipendente e di reddito assimilato allo stesso, e stabilita la possibilità di assegnare i benefit esenti fino a 3.000 euro anche a singoli lavoratori e non necessariamente alla generalità o categoria di essi, l’Amministrazione finanziaria si è soffermata sul requisito dei figli a carico.

Nel caso di due coniugi lavoratori con uno o più figli a carico di entrambi, le rispettive esenzioni sono considerate come autonome; il nucleo familiare potrà, dunque, beneficiare di fringe benefit esenti complessivamente fino a 6.000 € annui

Anzitutto, il rispetto del limite reddituale, di cui all’art. 12, comma 2, Tuir, per considerare come fiscalmente a carico un figlio deve essere verificato alla data del 31 dicembre 2023, in ragione della efficacia temporale della misura, limitata al 2023. Inoltre, la circolare, volendo dirimere i dubbi sulla fruibilità dell’agevolazione nel caso di due coniugi lavoratori con uno o più figli a carico di entrambi, ha qualificato le rispettive esenzioni come autonome; il nucleo familiare potrà, dunque, beneficiare di fringe benefit, incluso il rimborso delle bollette, esenti complessivamente fino a 6.000 euro annui.

Continuando ad ampliare il perimetro di applicazione soggettivo dell’art. 40 , l’Agenzia ha stabilito che la percezione dell’assegno unico e universale e la conseguente perdita della detrazione per figli a carico non preclude la fruizione dell’esenzione ivi prevista. Allo stesso modo, non osta alla fruizione individuale dell’esenzione medesima da parte di due coniugi lavoratori la decisione degli stessi di attribuire completamente al genitore con il reddito più elevato la detrazione per i figli a carico. Sembra, quindi, che per l’Amministrazione non rilevi tanto l’effettivo esercizio del diritto alla detrazione, quanto la mera titolarità dello stesso.

Rispetto al regime di favore in vigore nel 2022, l’applicazione dell’art. 40 è sottoposta al rispetto di specifici adempimenti, consistenti in veri e propri obblighi di comunicazione. Anzitutto, il dipendente è tenuto a fornire al datore di lavoro un’autodichiarazione in cui attesti di avere diritto a fruire della soglia di 3.000 euro per il 2023, indicando il codice fiscale del figlio o dei figli fiscalmente a carico.

In assenza di tale dichiarazione il datore di lavoro non può applicare il limite di 3.000 euro, con conseguente applicazione del limite ordinario di 258,23 euro. In assenza di indicazioni da parte del legislatore, la comunicazione può essere resa secondo modalità concordate tra datore di lavoro e lavoratore, fermo restando l’onere da parte del datore di lavoro di conservare la documentazione ai fini di eventuali controlli. Allo stesso modo, i lavoratori sono tenuti a comunicare il venir meno delle condizioni per fruire dell’agevolazione di cui al decreto Lavoro al datore di lavoro, il quale recupererà il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.

Il datore di lavoro, invece, può erogare ai propri dipendenti fringe benefit esenti fino a 3.000 euro previa informativa alle Rsu, ove presenti, oppure anche precedentemente all’informativa medesima, purché la stessa avvenga entro la chiusura dell’attuale periodo d’imposta. Poiché né la lettera dell’art. 40 , né la Circolare stabiliscono alcunché al riguardo, nessun onere informativo sembrerebbe richiesto al datore di lavoro in assenza di Rsu.

Infine, l’Amministrazione finanziaria conferma che la misura prevista dall’art. 40 , come quella in vigore l’anno precedente, è cumulabile con l’esenzione prevista per il bonus carburante, esente, per il 2023, solo ai fini fiscali e non anche previdenziali, nel limite di 200 euro annui per dipendente.

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