Effetto estintivo dell’intimazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo
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La Cassazione – con sentenza del 10 giugno 2025, n. 15513 – ha ricordato che la natura del licenziamento per giustificato motivo oggettivo consta di tre fasi:
- un primo atto con cui il datore di lavoro comunica la sua intenzione di licenziare il lavoratore, indicando il motivo oggettivo e avviando il tentativo di conciliazione;
- il procedimento conciliativo vero e proprio, che termina con esito negativo;
- l’atto di licenziamento e la necessaria comunicazione al lavoratore.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che solo in questa terza fase (nel momento, cioè, in cui il lavoratore ha effettiva conoscenza del suo licenziamento) si produce l’effetto estintivo del rapporto di lavoro.