La Corte Costituzionale, con sentenza n. 153 del 27 giugno 2017, ha stabilito che l’articolo 2, D.L. 93/2008, l’articolo 53, comma 1, D.L. 78/2010 e l’articolo 26, comma 1, D.L. 98/2011, non sono incostituzionali, poiché prevedono agevolazioni di natura fiscale legate a premi di risultato per il solo settore privato, stabilendo un nesso tra le somme agevolate e l’esercizio del datore, finalizzato alla produzione di utili. Viceversa, in nessun comparto pubblico “possono essere fissati obiettivi finalizzati ad un incremento della competitività aziendale o all’incremento della produzione di utili“.
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