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Detrazioni da lavoro dipendente: le precisazioni dell’AE sulla corretta modalità di calcolo

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L’Agenzia delle Entrate – con Risposta ad Interpello 16 gennaio 2026, n. 7 – ha fornito alcuni chiarimenti in tema di somma riconosciuta ai sensi dell’art. 1, commi 4 e 5, Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Com’è noto, la normativa riconosce ai titolari di redditi di lavoro dipendente ex art. 49, TUIR – il cui reddito complessivo, determinato secondo quando previsto nel successivo comma 9 della Legge di Bilancio 2025 non superi euro 20.000 – una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Tale somma è determinata nel suo ammontare applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal contribuente una percentuale che varia a seconda del reddito medesimo.

In particolare, ove il reddito di lavoro dipendente:

  • non sia superiore ad euro 8.500, la percentuale da applicare è il 7,1%;
  • sia superiore ad euro 8.500 ma non ad euro 15.000, la percentuale da applicare è il 5,3%;
  • sia superiore ad euro 15.000, la percentuale da applicare è il 4,8%.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che ai fini del calcolo della “retribuzione teorica annuale”, i “giorni di lavoro dipendente”dda considerare devono essere esclusivamente quelli per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione.

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