La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 ottobre 2019, n. 24613, ha stabilito che, nel processo del lavoro, all’azienda non basta eccepire la difformità dall’originale per disconoscere le fotocopie prodotte in giudizio dal dipendente. L’impresa, infatti, è tenuta ad allegare ulteriori circostanze idonee a riscontrare l’effettiva diversità dei documenti rispetto a quelli dalla stessa detenuti.
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