La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 19 gennaio 2021, n. 811, ha deciso che la valutazione dell’idoneità della condotta del datore di lavoro sotto il profilo del demansionamento a costituire giusta causa di dimissioni del lavoratore ex articolo 2119, cod. civ., si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
Nel caso di specie, il dipendente vistosi assegnare mansioni inferiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite rassegnava le proprie dimissioni senza aver prima assunto le nuove mansioni, la cui sperimentazione non è necessaria ai fini della perfezione della fattispecie di demansionamento.
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