L’Inps, con messaggio n. 304 del 25 gennaio 2021, ha offerto chiarimenti sulla tutela, prevista dal D.L. 104/2020, per i lavoratori impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, in conseguenza dell’emanazione di ordinanze amministrative emesse dalle Autorità pubbliche competenti prima dell’entrata in vigore della norma.
I datori di lavoro operanti esclusivamente in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa anche a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di Cigo, Cigd, assegno ordinario e Cisoa con specifica causale “Covid-19 – Obbligo permanenza domiciliare”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 30 aprile 2020. A questo particolare trattamento di integrazione salariale sono ammessi esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste per l’emergenza da COVID-19.
L’Istituto indica le modalità di presentazione delle domande e le istruzioni operative e contabili.
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