Convivenza di fatto e assegno per il nucleo familiare: l’intervento della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale – con sentenza del 22 luglio 2025, n. 120 – ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Venezia, in relazione all’art. 2, D.P.R. n. 797/1955 (norma secondo la quale l’assegno per il nucleo familiare non spetta al coniuge del datore di lavoro, senza invece escludere il diritto al beneficio in caso di convivenza di fatto tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato).
In tal senso, la Consulta ha ritenuto non irragionevole né in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. la richiamata disciplina che esclude dall’ANF il coniuge del datore di lavoro ma non il convivente di fatto, atteso che quest’ultimo non è incluso nel nucleo familiare rilevante ai fini ANF in assenza di un contratto di convivenza stipulato ai sensi dell’art. 1, comma 50 , legge n. 76/2016.