La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 7 giugno 2018, n. 14827, ha ritenuto che in caso di una serie di contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato, poi convertiti in un unico contratto a tempo indeterminato in conseguenza della ritenuta nullità dell’apposizione del termine, la prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto non decorre dalla scadenza dei singoli contratti a termine e resta sospesa sino alla cessazione del rapporto lavorativo, non rilevando che a seguito della conversione il rapporto medesimo risulti assistito dalla garanzia della stabilità reale.
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