Contributi previdenziali e CCNL: criteri per il calcolo della retribuzione
La Corte di cassazione – con ordinanza 10 gennaio 2026, n. 572 – è intervenuta in una controversia relativa alla corretta individuazione della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, accogliendo il ricorso proposto da una società operante nel settore radiotelevisivo locale contro l’avviso di addebito emesso dall’INPS.
La Corte d’Appello aveva confermato la pretesa contributiva dell’Istituto, parametrata ai minimi retributivi previsti da un contratto collettivo nazionale applicabile alle imprese radiofoniche e televisive a diffusione nazionale, ritenuto espressione di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
La Suprema Corte ha invece ricordato che, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989, la retribuzione imponibile non può essere inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore di attività effettivamente svolta dall’impresa.
Con riferimento specifico alle imprese radiofoniche e televisive, occorre quindi distinguere tra attività svolta in ambito locale e attività svolta in ambito nazionale, secondo quanto definito dalla contrattazione collettiva di categoria.
Ne deriva che il contratto collettivo di riferimento ai fini contributivi deve essere quello coerente con l’ambito (locale o nazionale) in cui l’azienda opera concretamente, non potendosi applicare in via automatica il contratto di settore relativo alle emittenti nazionali.