Contratto a tempo determinato dopo il D.L.48/2023: la circolare del Ministero
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare 9 ottobre 2023, n. 9, ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte in materia di lavoro a tempo determinato dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48.
La circolare fornisce importanti chiavi di lettura in merito ad alcuni aspetti trattati dalla norma sopra richiamata.
Viene anzitutto ribadito il limite massimo di 24 mesi, anche per sommatoria di più rapporti tra loro distinti, fatte salve previsioni di miglior favore contenute nei contratti collettivi, nonché in relazione all’ulteriore stipula consentita in sede protetta per un arco temporale massimo di 12 mesi da effettuarsi presso la competente sede ITL.
Viene inoltre confermato il numero massimo di quattro proroghe, da computarsi nell’intera vita lavorativa e quindi per la totalità dei rapporti a tempo determinato instaurati tra il medesimo datore e lavoratore, così come la disciplina che prevede l’intervallo tra un contratto a tempo determinato ed il rinnovo immediatamente successivo.
Vengono poi passate in rassegna le novità introdotte dal D.L. n. 48/2023, a partire dalla declinazione delle causali, e delle situazioni ad esse sottese ai fini della genuina possibilità di apporre un termine al rapporto.
Viene affermata la centralità della contrattazione collettiva, a tutti i livelli declinata, purché nel rispetto della rappresentatività sancita dall’art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015, che sembra costituire il punto di riferimento anche nelle fattispecie di cui alla nuova lettera b) dell’art. 19 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015 (che secondo quanto indicato nella circolare n. 9/2023 in trattazione sembra costituire una legittimazione a favore della contrattazione di prossimità).
Sempre la lettera b) introduce la facoltà per le parti di individuare ragioni di natura tecnica, organizzativa e produttiva, alla base dell’apposizione del termine, circoscrivendo temporalmente sino al 30 aprile 2024 (da intendersi quale data di stipula e non di utilizzo) tale opportunità.
Altro tema nevralgico trattato dalla circolare ministeriale è quello inerente alla neutralizzazione dei periodi pregressi al 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. n. 48/2023) ai fini dell’obbligo di apposizione della causale al superamento dei 12 mesi di rapporto a termine, e fermo restando il complessivo rispetto dei 24 mesi totali.
La circolare ministeriale ha chiarito come debbano essere considerati utili ai fini del computo i soli contratti (intendendosi per tali anche le proroghe, e non solo quindi i rinnovi) siglati a partire dal 5 maggio 2023, ed ammettendo parallelamente la neutralizzazione dei rapporti instaurati, ovvero siglati, prima di tale data (anche relativamente a periodi successivi al 5 maggio e sino alla loro scadenza originaria).