Contratto a progetto: non necessaria attività esterna al core business
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 26 aprile 2018, n. 10135 ha stabilito che la nozione di “specifico progetto” ex art. 61 D.Lgs. 276/2003, quale deriva dalla esegesi normativa, deve ritenersi consistere – tenuto conto delle precisazioni introdotte dalla Riforma Fornero – in un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore. Tuttavia, la norma in esame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, non essendo desumibile tale nozione restrittiva dal testo della norma. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato l’idoneità del progetto nell’attività chiaramente identificata nell’esecuzione, attraverso l’uso del telefono e le modalità dell’intervista, di un’attività di ricerca e marketing in modo da avere una banca dati attendibile di clientela effettivamente interessata all’acquisto dei prodotti commercializzati, alla frequenza ed alle preferenze della clientela stessa, trattandosi di un programma di attività di cui si apprezza la finalità di aggiungere un segmento di attività ulteriore rispetto al preesistente oggetto dell’impresa.