La Cassazione – con sentenza del 12 novembre 2021, n. 33811 – ha ribadito che il giudice non è vincolato dalle condotte tipizzate nel CCNL ai fini della valutazione del recesso del datore di lavoro.
Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che – dopo aver accertato la sussistenza di una causa giustificativa del licenziamento – il giudice è tenuto a valutare concretamente il fatto e la sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro.
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