Condotta antisindacale ed onere della prova in capo al sindacato
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La Cassazione – con ordinanza del 2 ottobre 2025, n. 26612 – ha affrontato la tematica della violazione dell’obbligo di attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dal contratto collettivo in caso di trasferimenti collettivi (quindi, la lesione del diritto del sindacato a partecipare al confronto preventivo sulle scelte organizzative dell’impresa, configurando una condotta antisindacale, ex art. 28, legge n. 300/1970).
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che la legittimazione del sindacato ad agire per comportamento antisindacale non è mai presunta, in quanto tale condotta deve essere provata e la sua contestazione può essere sollevata o rilevata d’ufficio in qualsiasi momento del processo.
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