Skip to main content

Chiarimenti sulla rateazione dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo

|

L’INAIL – con Circolare 8 maggio 2026, n. 19  – forniscono istruzioni operative sulla nuova disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo.

Com’è noto, l’art. 23, comma 1, Legge n. 203/2024 ha introdotto, all’art. 2, D.L.n. 338/1989 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 389/1989), il comma 11-bis, che consente a INPS ed INAIL di concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e relativi accessori non affidati agli agenti della riscossione, fino a un massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto ministeriale e secondo requisiti, criteri e modalità stabiliti dai rispettivi Consigli di amministrazione.

Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, cessa di applicarsi nei confronti di INPS ed INAIL il comma 17 dell’art. 116 della Legge n. 388/2000.

Con D.M. 24 ottobre 2025 sono state individuate due tipologie di rateazione, entrambe subordinate alla dichiarazione, da parte del datore di lavoro, di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria:

  • per importi fino ad € 500.000, è prevista la possibilità di un piano di dilazione fino a 36 rate mensili;
  • per importi superiori ad € 500.000, è consentito un piano di dilazione fino a 60 rate mensili.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL n. 2/2026, integrata dalla delibera n. 57/2026, è stata conseguentemente aggiornata la disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo, in conformità alle innovazioni normative richiamate.

Ora l’INAIL – con Circolare n. 19/2026  – ha individuato i debiti rateizzabili, le competenze in materia di concessione, annullamento e revoca delle rateazioni, nonché le modalità di presentazione delle istanze. Essa definisce, inoltre, le condizioni per la concessione della rateazione, con emissione del relativo piano di ammortamento, e disciplina le ipotesi di rigetto, annullamento e revoca.

Sono abrogate le precedenti disposizioni dell’Istituto in materia.

La nuova disciplina entra in vigore dalla data di pubblicazione della circolare sul sito e si applica alle istanze presentate successivamente a tale data.

In conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale, le istanze presentate nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della norma (12 gennaio 2025) e la pubblicazione della Circolare possono essere oggetto di rideterminazione del numero delle rate, su richiesta del debitore.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta