Chiarimenti sulla rateazione dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo
L’INAIL – con Circolare 8 maggio 2026, n. 19 – forniscono istruzioni operative sulla nuova disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo.
Com’è noto, l’art. 23, comma 1, Legge n. 203/2024 ha introdotto, all’art. 2, D.L.n. 338/1989 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 389/1989), il comma 11-bis, che consente a INPS ed INAIL di concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e relativi accessori non affidati agli agenti della riscossione, fino a un massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto ministeriale e secondo requisiti, criteri e modalità stabiliti dai rispettivi Consigli di amministrazione.
Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, cessa di applicarsi nei confronti di INPS ed INAIL il comma 17 dell’art. 116 della Legge n. 388/2000.
Con D.M. 24 ottobre 2025 sono state individuate due tipologie di rateazione, entrambe subordinate alla dichiarazione, da parte del datore di lavoro, di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria:
- per importi fino ad € 500.000, è prevista la possibilità di un piano di dilazione fino a 36 rate mensili;
- per importi superiori ad € 500.000, è consentito un piano di dilazione fino a 60 rate mensili.
Con deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL n. 2/2026, integrata dalla delibera n. 57/2026, è stata conseguentemente aggiornata la disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo, in conformità alle innovazioni normative richiamate.
Ora l’INAIL – con Circolare n. 19/2026 – ha individuato i debiti rateizzabili, le competenze in materia di concessione, annullamento e revoca delle rateazioni, nonché le modalità di presentazione delle istanze. Essa definisce, inoltre, le condizioni per la concessione della rateazione, con emissione del relativo piano di ammortamento, e disciplina le ipotesi di rigetto, annullamento e revoca.
Sono abrogate le precedenti disposizioni dell’Istituto in materia.
La nuova disciplina entra in vigore dalla data di pubblicazione della circolare sul sito e si applica alle istanze presentate successivamente a tale data.
In conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale, le istanze presentate nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della norma (12 gennaio 2025) e la pubblicazione della Circolare possono essere oggetto di rideterminazione del numero delle rate, su richiesta del debitore.