Cessazione del rapporto di lavoro, fallimento dell’azienda e pagamento del TFR
La Cassazione – con ordinanza del 27 febbraio 2026, n. 4422 – è intervenuta in seguito al ricorso promosso da un lavoratore diretto ad ottenere il TFR a carico del Fondo di garanzia gestito dall’INPS (risoluzione consensuale del contratto di affitto dell’azienda con retrocessione dei lavoratori in capo al fallimento).
Al riguardo, la Suprema Corte ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’intervento del Fondo di Garanzia INPS per la corresponsione del TFR, nei casi di insolvenza del datore di lavoro, configura un diritto del lavoratore ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore, diritto che si perfeziona al requisito dei presupposti ex art. 2, comma 1, legge n. 297/1982.
Riferimenti normativi:
- Ordinanza 27 febbraio 2026, n. 4422
Pertanto, nel caso in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta dopo la retrocessione dell’azienda dall’affittuario al concedente fallito, il datore di lavoro attuale insolvente va individuato nel soggetto affittante retrocessionario poi fallito, dovendosi escludere la configurabilità di una responsabilità solidale ex art. 2112 cod. civ. con il Fondo.