Calcolo dell’indennità di maternità e momento di presentazione della domanda
La Corte di cassazione – con ordinanza 28 marzo 2026, n. 7455 – ha accolto il ricorso di una lavoratrice cui era stata riconosciuta solo in parte l’indennità di maternità, perché i giudici di merito avevano fatto riferimento non ai periodi di congedo effettivamente spettanti per legge, ma all’intervallo temporale compreso tra la presentazione di due distinte domande amministrative: una per il congedo di maternità e l’altra per il congedo parentale.
La Suprema Corte ha chiarito che tale impostazione è errata, poiché i due istituti hanno una disciplina autonoma quanto a durata e collocazione temporale. Il congedo di maternità è regolato dagli artt. 16 e 20 del D.Lgs. n. 151/2001 e spetta nei tempi fissati dalla legge in relazione alla gravidanza e al parto; il congedo parentale, disciplinato dall’art. 32 del medesimo decreto, segue invece una propria scansione temporale.
Ne consegue che il diritto all’indennità non può essere limitato ai mesi intercorrenti tra le due domande, come se la data di presentazione dell’istanza determinasse la misura del beneficio.
La pronuncia ribadisce dunque che i periodi indennizzabili dipendono dalla legge e dalla concreta fruizione dei congedi, non dal mero momento in cui le domande vengono presentate all’INPS.