Calcolo della pensione di inabilità, soglia reddituale e computabilità del TFR
La Corte di cassazione – con ordinanza 20 maggio 2026, n. 15466 – ha chiarito che, ai fini della verifica del requisito reddituale richiesto per la pensione di inabilità civile, devono essere considerati anche i redditi soggetti a tassazione separata, incluso il TFR. La controversia riguardava il rigetto della domanda di prestazione assistenziale per superamento del limite di reddito, in un caso in cui, tra le somme percepite, figurava anche il trattamento di fine rapporto.
La Suprema Corte ha ricordato che, per la pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/1971, il limite reddituale va determinato con riferimento al reddito “agli effetti IRPEF”. In tale nozione rientrano anche le somme fiscalmente imponibili assoggettate a tassazione separata. La Cassazione ha quindi precisato che l’esclusione del TFR dal computo reddituale prevista dall’art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 opera solo per l’assegno sociale e non si estende alle prestazioni assistenziali di invalidità civile.
La Corte ha inoltre escluso che al TFR possa applicarsi il criterio di competenza elaborato per gli arretrati di prestazioni periodiche, osservando che il trattamento di fine rapporto costituisce una prestazione unica, infrazionabile e dovuta solo alla cessazione del rapporto di lavoro. Ne consegue che il TFR, pur tassato separatamente, deve essere computato nella verifica del requisito reddituale per la pensione di inabilità civile.