In data 22 luglio 2021, il Senato della repubblica – con 213 voti favorevoli, 28 contrari e un’astensione – ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva del ddl n. 2320, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 73 , recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali”.
Di seguito alcune novità in ambito lavoristico:
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Con riferimento alla cassa integrazione, l’art. 40, comma 1, prevede un nuovo trattamento di cassa integrazione straordinaria in deroga a favore delle imprese ex art. 8, comma 1 , D.L. n. 41/2021, che abbiano subito nel primo semestre del 2021 un calo di fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo del 2019, previa stipula di accordi collettivi aziendali finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis) e il 31 dicembre 2021.
Invece, i datori di lavoro privati ex art. 8, comma 1 , D.L. n. 41/2021 che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività e presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt. 11 e 21, D.Lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.
A tali datori di lavoro è precluso, eccetto che nei casi di cessazione definitiva dell’attività, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo (restando, altresì, sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020), nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (restando altresì sospese le procedure in corso per la medesima causale).
Inoltre, l’art. 40-bis riconosce ulteriori 13 settimane di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, fruibili fino al 31 dicembre 2021, in favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria).
A tali datori di lavoro è precluso, eccetto che nei casi di cessazione definitiva dell’attività, l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo per tutta la durata di fruizione del trattamento e sono inoltre sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatti salvi i casi di riassunzione di personale a seguito di subentro di una nuova impresa nel contratto d’appalto.
La preclusione è valida per lo stesso periodo anche in relazione alla facoltà di recesso per giustificato motivo oggettivo.
Infine, l’art. 45 prevede la proroga eccezionale di 6 mesi della cassa integrazione straordinaria per le aziende di particolare rilevanza strategica che abbiano avviato processi di cessazione dell’attività. L’agevolazione è fruibile dal 26 maggio al 31 dicembre 2021.Ddl n. 2320, conv. in legge D.L. n. 73/2021
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