Approvato definitivamente il DDL di conversione del decreto Aiuti-bis

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Con 178 voti favorevoli, nessuno contrario e 13 astensioni, il Senato, nella seduta di ieri 20 settembre, ha definitivamente approvato il ddl n. 2685-B, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 115/2022 , recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (cd. decreto aiuti-bis), esaminato nella stessa giornata dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito le novità più rilevanti:

  • per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, viene istituito un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022 per finanziare, con contributi a fondo perduto, le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria;
  • si prevede per l’anno 2022 l’incremento a € 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 3, TUIR, includendo tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • rafforzato, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, l’esonero dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, ex art. 1, comma 121, legge n. 234/2021. È infatti previsto che per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei suddetti periodi di paga, tale sgravio contributivo dello 0,8% è aumentato di 1,2 punti percentuali, per un esonero complessivo pari al 2%;
  • viene anticipato al 1° novembre 2022 il pagamento del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, per l’anno 2021, pari allo 0,2%;
  • si prevede, per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, un incremento transitorio, di 2 punti percentuali, della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni che dovrebbe operare dal 1° gennaio 2023, con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità. L’incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di € 2.692; qualora sia superiore al suddetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Detto incremento è poi scomputato dal trattamento pensionistico complessivo di riferimento ai fini della rivalutazione delle pensioni per l’anno 2022. Tale incremento non concorre a determinare, per il 2022, il superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito;
  • estesa l’indennità una tantum di € 200 ai seguenti soggetti:
    • lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che, fino al 18 maggio 2022, pur avendo una retribuzione mensile imponibile non eccedente l’importo di € 2.692, non abbiano beneficiato dell’esonero contributo dello 0,8% previsto dalla legge di Bilancio 2022 in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS. Per tali soggetti, il bonus sarà riconosciuto automaticamente dal datore di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già percepito il bonus in commento e di essere stato destinatario di eventi coperti dalla contribuzione figurativa integrale dell’INPS;
    • pensionati con decorrenza entro il 1° luglio 2022. Per tali soggetti, l’indennità sarà erogata automaticamente dall’INPS;
    • dottorandi e assegnisti di ricerca con reddito 2021 non superiore ad € 35.000. In tal caso, l’indennità sarà riconosciuta dall’INPS a domanda;
    • collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità Covid-19 (di cui all’art. 96 , D.L. n. 18/2020, all’art. 98, D.L. n. 34/2020, all’art. 12, D.L. n. 104/2020, agli art. 17, c. 1, e 17-bis, c. 3, D.L. 137/2020, all’art. 10, c. da 10 a 15, D.L. n. 41/2021 e all’art. 44, D.L. n. 73/2021). Il bonus sarà erogato automaticamente da Sport e Salute spa;
  • aumentata da € 500 milioni ad € 600 milioni la dotazione finanziaria del Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti;
  • incrementate da € 10 milioni ad € 25 milioni di euro le risorse destinate al bonus psicologi, il contributo introdotto dall’art. 1-quater, c. 3, decreto legge n. 228/2021 per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi;
  • elevato da € 750 ad € 1.000 il limite per l’impignorabilità delle pensioni;
  • proroga fino al 31 dicembre 2022 del diritto allo smart working per i lavoratori fragili e per chi ha figli sotto i 14 anni.
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