La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 febbraio 2019, n. 3464, ha disposto che l’apprendistato si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica. In caso di licenziamento intervenuto nella prima fase, ossia durante il corso del periodo di formazione, non è applicabile la disciplina relativa al licenziamento ante tempus, propria del rapporto di lavoro a tempo determinato.
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