Aggressioni sul posto di lavoro e responsabilità datoriale
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La Cassazione – con sentenza del 20 novembre 2025, n. 37793 – ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro per lesioni subite da una fisioterapista aggredita da un paziente psichiatrico, ribadendo l’obbligo di valutare e gestire i rischi di aggressione nei luoghi di cura.
Il caso in specie riguarda l’aggressione subita da una fisioterapista in servizio presso un istituto medico-pedagogico, da parte di un paziente affetto da grave disturbo psichico, la quale ha riportato lesioni che hanno comportato 122 giorni di inabilità.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che:
- il datore di lavoro è responsabile della sicurezza anche rispetto a rischi derivanti da condotte imprudenti dei lavoratori, salvo che queste siano del tutto estranee alle mansioni e attivino un rischio “eccentrico” rispetto all’attività;
- nel caso concreto, l’aggressione era avvenuta mentre accompagnava il paziente da una collega, attività che rientrava nelle mansioni della fisioterapista e non costituisce comportamento abnorme;
- il DVR era incompleto, poiché non prevedeva il rischio di aggressione, ampiamente prevedibile in una struttura che ospita pazienti psichiatrici;
- la formazione e le misure organizzative erano carenti, confermando la colpa specifica del datore di lavoro.
Alla luce della sentenza in commento, i datori di lavoro e gli RSPP devono assicurarsi di:
- aggiornare il DVR: includere esplicitamente il rischio di aggressione da parte di utenti/pazienti, con procedure di prevenzione e gestione;
- fare formazione mirata: garantire corsi specifici sul rischio di aggressione e sulle tecniche di contenimento sicuro;
- provvedere alla sorveglianza sanitaria: verificare l’idoneità del personale alle mansioni che comportano contatto con soggetti aggressivi;
- prevedere dedicate procedure organizzative e disporre protocolli chiari per la gestione di pazienti e per il contenimento tempestivo degli episodi violenti;
- organizzare adeguatamente le risorse: evitare turni estenuanti e condizioni di isolamento dei lavoratori.