L’INL, con nota n. 422 del 17 gennaio 2020, ha precisato l’esatta portata applicativa dell’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 276/2003, in riferimento alla possibile estensione alla P.A. dell’impianto sanzionatorio previsto in caso di somministrazione o appalto illecito. L’Ispettorato precisa che la norma citata nulla prevede esplicitamente in relazione alla fattispecie di illecito utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro o di appalto nelle Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, in assenza di un’espressa previsione normativa, nei casi di accertata somministrazione e appalto illecito, l’impianto sanzionatorio di cui all’articolo 18, commi 1, 2 e 5-bis, D.Lgs. 276/2003, resta limitato al solo soggetto somministratore/pseudo appaltatore privato. Inoltre, trattandosi di norma a carattere sanzionatorio, non è suscettibile di applicazione analogica o di interpretazione estensiva nei confronti di un soggetto pubblico.
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