La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 6 dicembre 2019, n. 31946, ha deciso che i principi vigenti in tema di licenziamenti collettivi, di cui agli articoli 4 ss., L. 223/1991, e in particolare quelli relativi all’obbligatoria indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e delle modalità di applicazione di questi criteri, non si estendono analogicamente alla selezione relativa al passaggio parziale di manodopera in caso di trasferimento di azienda sottoposta a procedura liquidatoria, stante la diversità di ratio dei 2 istituti e l’assoluta diversità di disciplina.
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