La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza del 21 maggio 2019, n. 13639, ha stabilito che le pretese creditorie vantate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nei confronti degli avvocati iscritti all’Albo soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale previsto dalla L. 335/1995, anche se il legale non ha mai comunicato i redditi. L’omissione del professionista, infatti, è superata dalla richiesta dell’ente di previdenza di pagamento dei contributi non versati.
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